(massima n. 1)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dirigenti di aziende industriali, il ricorso al collegio arbitrale ai sensi dei contratti collettivi di categoria 13 aprile 1981 e 16 maggio 1985 costituisce strumento di tutela alternativo – e non esclusivo – del dirigente licenziato, dovendosi ritenere automaticamente inclusa nella clausola compromissoria la facoltà, pur non espressamente prevista, di ricorrere all'autorità giudiziaria, fermo il divieto di far valere in via giudiziaria le proprie ragioni una volta che ci si sia rivolti al collegio arbitrale. Tuttavia l'azione giudiziaria – e, in particolare, quella con cui il dirigente reclama l'accertamento della mancanza di giustificazione del licenziamento e la condanna del datore di lavoro alla corresponsione dell'indennità supplementare – è esperibile, nonostante l'iniziale scelta del dirigente di avvalersi della tutela innanzi al collegio predetto, ove questo si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia per il difetto d'iscrizione del datore di lavoro alle associazioni stipulanti e può essere esercitata entro il normale termine di prescrizione del diritto controverso, non soggiacendo né al termine di decadenza previsto dall'art. 6 della L. n. 604 del 1966 (norma inapplicabile ai dirigenti, ex art. 10 della stessa legge, e di stretta interpretazione) né ad alcuno dei termini che detta contrattazione prevede esclusivamente per il procedimento davanti agli arbitri.