(massima n. 1)
Il trattamento economico dovuto dall'Enasarco agli agenti di commercio in caso di risoluzione del rapporto di agenzia, essendo causalmente correlato alla contribuzione che obbligatoriamente il preponente corrisponde a detto ente, ha natura previdenziale acquisita per effetto dell'evoluzione della disciplina pattizia e legislativa, che ha in tal senso trasformato l'indennitā originariamente dovuta ai sensi degli artt. 8 e 11 dell'accordo collettivo 30 giugno 1938, al fine di garantire l'agente dal rischio della inadempienza del preponente e, pertanto, non č suscettibile di rivalutazione automatica ex art. 429, terzo comma, c.p.c.