(massima n. 1)
L'uguaglianza delle quote, per procedere al sorteggio tra coeredi, ai sensi dell'art. 729 c.c., va riferita al momento della divisione e non a quello dell'aperta successione, sia perché la norma non qualifica le quote in questione come ereditarie, ed è pertanto da intendere come misura della partecipazione alla comunione, come risultante anche dagli atti dispositivi dei condividenti, sia perché il diritto di prelazione, di cui all'art. 732 c.c., volto a favorire fra l'altro la concentrazione delle quote nei condividenti, è previsto anche per facilitare tendenzialmente la formazione delle porzioni.