(massima n. 1)
Con riguardo ad azione revocatoria fallimentare, che il curatore promuova avverso pagamento effettuato in favore di una societā straniera, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano (con la competenza del foro del fallimento), atteso che la suddetta azione, mirando ad acquisire alla massa una somma corrispondente alla solutio revocanda, fa valere un'obbligazione da adempiere presso il domicilio del curatore medesimo (art. 1182, terzo comma, c.c.), e, che, pertanto, trova applicazione, ai fini della giurisdizione, il criterio di collegamento di cui all'art. 4, n. 2, c.p.c., mentre resta esclusa l'invocabilitā delle regole in proposito dettate dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, le quali non operano nella materia fallimentare (comprendente la revocatoria), ai sensi dell'art. 1, secondo comma, n. 2, della convenzione stessa.