(massima n. 1)
Salva l'ipotesi della concessa rimessione in termini, prevista dall'art. 294 c.p.c., il convenuto contumace che si costituisce dopo che l'altra parte ha ottenuto l'ammissione della prova testimoniale, non può più proporre la prova contraria diretta od indiretta, nel senso che, dovendo il contumace tardivamente comparso accettare la causa nello stato in cui si trova, la costituzione in giudizio non ha alcun effetto restitutorio se non intervenga in suo favore la rimessione in termini nei limiti e secondo i presupposti del citato art. 294.