(massima n. 1)
L'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., può investire la sentenza d'appello, per far valere errori di fatto dai quali la stessa sia affetta, mentre gli eventuali errori di fatto in cui sia incorso il giudice di primo grado sono deducibili esclusivamente con l'atto di gravame, restando in difetto preclusa ogni possibilità di denunciarli o rilevarli.