(massima n. 1)
Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto il soddisfacimento del proprio credito nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare, a seguito della vendita di beni del debitore, poi fallito, l'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L. fall. — con la quale possono essere impugnati anche i pagamenti coattivi, atteso che tale norma non condiziona l'esercizio della revocatoria alla volontarietà del pagamento stesso — ha per oggetto non il provvedimento giudiziale di assegnazione della somma di denaro al creditore, ma il successivo e distinto pagamento che l'ente depositario giudiziale della somma di denaro, fino ad allora ancora in proprietà del venditore, esegue in favore del creditore assegnatario e percipiente.