(massima n. 1)
Il requisito dell'indicazione della procura al difensore (se conferita con atto separato), prescritto dall'art. 366 primo comma n. 5 c.p.c. a pena d'inammissibilitą del ricorso per cassazione, deve ritenersi sussistente anche quando il ricorso, indicando detta procura, non menzioni tutti i dati occorrenti alla sua identificazione, in considerazione della possibilitą di colmare tale lacuna alla stregua dell'atto con cui la procura medesima č stata rilasciata, sempre che tempestivamente depositato assieme al ricorso.