(massima n. 1)
In tema di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, la controversia inerente alle indennità per migliorie dovute all'assegnatario dall'ente concedente a seguito della risoluzione del rapporto concessorio, senza che venga in discussione il verificarsi di quest'ultima, non investe detto rapporto, e, pertanto, rientrando nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5, secondo comma della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere rimessa alla cognizione di arbitri, in forza di compromesso o clausola compromissoria.