(massima n. 1)
L'irregolare composizione del collegio arbitrale per difetto in taluno dei componenti di una condizione pattiziamente prevista (nella specie, secondo il capitolato di appalto non potevano essere nominati arbitri coloro che in qualsiasi modo avessero espresso un giudizio o un parere sulle controversie) non č idonea a concretizzare il caso di impugnazione per nullitā della sentenza arbitrale di cui all'art. 829, n. 3 c.p.c., il quale ricorre nelle sole ipotesi di incapacitā ad assumere le funzioni di arbitro, previste in modo tassativo dall'art. 812 c.p.c.