(massima n. 1)
Con riguardo a danni subiti da utenti di autostrade non trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. proprietaria dell'autostrada ovvero del concessionario della medesima, trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo. Di conseguenza il danneggiato può agire per il risarcimento soltanto in base al diverso principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c., alla cui stregua l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a far sì che essa non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità dell'evento.