(massima n. 1)
In tema di divisione di comunione ereditaria, con paritā di quote, qualora alcuni dei condividenti vogliono mantenere la comunione con riferimento alla quota loro spettante, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere ai sensi dell'articolo 729 c.c. una ipotesi di porzioni diseguali con conseguente impossibilitā di procedere alla assegnazione delle quote mediante sorteggio e la necessitā, quindi, di disporre l'attribuzione delle quote stesse da parte del giudice; cioč in quanto l'alterazione della originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalitā di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte. (Nella specie č stata ritenuta legittima la scelta di procedere alla attribuzione delle porzioni del patrimonio del defunto genitore, invece che ricorrere alla estrazione a sorte, perchč alcuni dei figli avevano manifestato la volontā di ammassarsi al fine di consentire a quella di loro che era invalida civile di continuare a vivere nella casa paterna, oggetto di quota indivisa dell'ereditā).