(massima n. 1)
Con riguardo al riconoscimento del figlio naturale che sia stato gią riconosciuto da uno dei genitori, il consenso di quest'ultimo, richiesto quando il figlio non abbia ancora compiuto i sedici anni (art. 250 terzo comma cod. civ.), e non sia quindi munito della capacitą di apprezzare direttamente l'opportunitą dell'atto, non č ricollegabile a posizioni soggettive proprie, del genitore stesso, ma si giustifica esclusivamente per il suo potere di rappresentare il minore e, quindi, di valutarne l'interesse morale e materiale rispetto al secondo riconoscimento (potere di rappresentanza che viene poi esercitato anche nell'eventuale giudizio promosso con ricorso avverso il rifiuto del consenso, ove la qualitą di parte in senso sostanziale spetta al minore). Pertanto, il decesso o la sopravvenuta incapacitą di detto genitore non rende libero il secondo riconoscimento del figlio infrasedicenne, ma implica che l'indicata valutazione compete a chi assuma la rappresentanza del minore, cioč al tutore od al curatore speciale (salva restando la rilevanza di quell'evento quale elemento da considerare per vagliare il concreto interesse del minore, anche nel suddetto giudizio).