(massima n. 1)
Il procedimento di revocazione, che si instaura con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, č soggetto, in difetto di diversa previsione, alle norme del rito ordinario, anche con riguardo agli effetti della mancanza, in detta citazione, dell'indicazione dell'udienza di comparizione, mentre resta esclusa, pure ove si verifichi quella mancanza, la possibilitā di ricorrere al rito camerale, con la conseguente nullitā della pronuncia che sia stata adottata con tale ultimo rito.