(massima n. 1)
Il vizio di «contraddittorietą» del lodo arbitrale č deducibile con impugnazione per nullitą, ai sensi dell'art. 829, n. 4 e n. 5 c.p.c., solo quando si concreti in una inconciliabilitą fra parti del dispositivo, o parti della motivazione, di gravitą tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, e, quindi, da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione stessa.