(massima n. 1)
La parte esecutata che deduca la nullitą del pignoramento, in conseguenza della cessata efficacia del precetto per inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica, non contesta il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimitą dell'azione intentata, bensģ la validitą di un singolo atto del procedimento, considerata dall'art. 481 c.p.c. come condizione di validitą di tutti i susseguenti atti. Consegue che tale impugnazione integra una opposizione agli atti esecutivi che resta devoluta alla competenza del giudice della esecuzione.