(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 4 della L. 11 agosto 1973, n. 533 (modificativo dell'art. 808 c.p.c.) e dell'art. 5 della stessa legge, le controversie previste dall'art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri, in forma rituale o irrituale, sempre che tale previsione sia contenuta nei contratti collettivi, alla condizione che non sia pregiudicata «la facoltą delle parti di adire l'autoritą giudiziaria».