(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata di un obbligo di rilascio di immobile urbano, la deduzione dell'illegittimitā del precetto e del successivo preavviso di rilascio per non essere state osservate le disposizioni vincolistiche sulla graduazione degli sfratti, configura una opposizione agli atti esecutivi e non una opposizione all'esecuzione, non essendo in contestazione il diritto del locatore di procedere all'esecuzione, bensė la sola validitā degli atti di esecuzione, siccome posti in essere. Consegue che la decisione di primo grado che abbia pronunciato su tale opposizione č impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, restando inammissibile l'appello avverso detta pronuncia.