(massima n. 1)
Nel caso in cui gli arbitri pronuncino lodo parziale o non definitivo, cioè limitato ad alcune soltanto delle questioni devolute alla loro cognizione (nella specie, condanna generica al risarcimento del danno, con rinvio al prosieguo della liquidazione), la pronuncia medesima deve ritenersi impugnabile per nullità solo unitamente al lodo definitivo, atteso che la possibilità di una sua impugnazione immediata è incompatibile con le caratteristiche del procedimento arbitrale, anche alla stregua dell'inapplicabilità in esso dell'istituto di riserva d'impugnazione differita, in considerazione dell'eventualità che gli arbitri, dopo una decisione giudiziale su detta impugnazione immediata, omettano di pronunciare il lodo definitivo.