(massima n. 1)
Nel caso in cui gli arbitri pronuncino lodo parziale o non definitivo, cioč limitato ad alcune soltanto delle questioni devolute alla loro cognizione (nella specie, condanna generica al risarcimento del danno, con rinvio al prosieguo della liquidazione), la pronuncia medesima deve ritenersi impugnabile per nullitā solo unitamente al lodo definitivo, atteso che la possibilitā di una sua impugnazione immediata č incompatibile con le caratteristiche del procedimento arbitrale, anche alla stregua dell'inapplicabilitā in esso dell'istituto di riserva d'impugnazione differita, in considerazione dell'eventualitā che gli arbitri, dopo una decisione giudiziale su detta impugnazione immediata, omettano di pronunciare il lodo definitivo.