(massima n. 1)
Con riguardo all'assegnazione di un terreno di riforma fondiaria, la clausola compromissoria, inserita nel contratto accessivo al rapporto amministrativo di concessione, nella parte in cui autorizzi gli arbitri a decidere secondo equità con lodo non impugnabile, deve ritenersi inoperante, e come tale inidonea a precludere l'impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829, ultimo comma, c.p.c. in considerazione degli interessi pubblici coinvolti dalla suddetta assegnazione e della conseguente insussistenza del potere dell'assegnatario e dell'ente assegnante di disporre la soluzione delle relative controversie secondo equità.