(massima n. 1)
I termini per la produzione di documenti, sia nelle controversie individuali di lavoro che in quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, sono stabiliti esclusivamente a tutela degli interessi delle parti, ai sensi degli artt. 415, primo comma, 416, terzo comma, e 442, primo comma c.p.c., sicché la tardività della esibizione e del deposito dei documenti medesimi, se non eccepita nell'udienza fissata per la decisione della causa (art. 420 c.p.c.), non è più deducibile utilmente, né può essere rilevata dal giudice. Ne deriva l'ulteriore conseguenza che, in una controversia in tema d'invalidità pensionabile, le certificazioni sanitarie, della cui produzione non sia stata ritualmente eccepita la tardività, vanno esaminate dal giudice – anche ai fini dell'applicabilità del disposto del primo comma dell'art. 445 c.p.c. – ancorché la produzione di detta documentazione sia stata posteriore all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.