(massima n. 1)
Al fine dell'esperibilitā dell'impugnazione per revocazione, secondo la previsione dell'art. 395 n. 3 c.p.c., l'impossibilitā di produrre in giudizio un documento per causa di forza maggiore non č ravvisabile quando il documento stesso si trovava nelle mani di un terzo, e la parte, a conoscenza di tale circostanza, abbia omesso di chiederne al giudice l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c., atteso che, in questa situazione, la sua mancata acquisizione č ricollegabile a negligenza della parte medesima, senza che possa addursi in contrario l'eventualitā del rifiuto di detto terzo di ottemperare all'ordine del giudice (nella specie, sotto il profilo del segreto professionale), dato che tale rifiuto resta rilevante, al fine indicato, solo quando si sia in concreto verificato.