(massima n. 1)
Qualora, nell'esecuzione forzata promossa dal lavoratore contro il datore di lavoro per il pagamento di spettanze inerenti al rapporto di lavoro, il debitore esecutato ottenga la conversione del pignoramento mediante il versamento di una somma su libretto bancario di deposito a risparmio intestato al lavoratore procedente, e tale somma venga poi assegnata a tale creditore dal giudice dell'esecuzione, il credito verso la banca depositaria, portato da tale libretto, č autonomo e distinto da quello di lavoro (rimasto soddisfatto a seguito dell'indicata assegnazione), e resta conseguentemente assoggettabile a sequestro o pignoramento, sottraendosi ai divieti o limiti fissati in proposito per i crediti di lavoro (art. 545 c.p.c., D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180).