(massima n. 1)
L'art. 550 c.c. che nell'ipotesi di legato di usufrutto eccedente il reddito della disponibile, regola la scelta del legittimario di eseguire la disposizione o di conseguire la legittima abbandonando la nuda proprietą della disponibile, si richiama, implicitamente, all'istituto dell'usufrutto regolato dagli artt. 978 e segg. c.c., onde la relativa normativa si applica sia nel caso di usufrutto disposto dal testatore per tutta la durata della vita dell'usufruttuario, sia nel caso di usufrutto disposto per una durata inferiore o a termine fisso, come consentito dall'art. 979 c.c.