(massima n. 1)
In relazione alle controversie, soggette al rito del lavoro (L. 11 agosto 1973, n. 533), l'atto introduttivo della lite, ove compiuta in forma di citazione anziché di ricorso, non è affetto da nullità assoluta ed insanabile bensì da una irregolarità formale, che trova la sua sanatoria negli strumenti ordinatori di cambiamento del rito a norma dell'art. 426 (e 439) c.p.c., senza peraltro incidere sulla validità degli atti, successivi alla citazione, posti in essere prima del provvedimento di cambiamento del rito.