(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la sola contumacia del convenuto non è sufficiente all'attore per ottenere l'ordinanza di pagamento delle somme non contestate (art. 423 cpv. c.p.c.), in quanto, a tal fine, è necessario che il giudice disponga di elementi di valutazione che gli permettano di convincersi che il credito vantato — in tutto o in parte — non sia stato contestato, il che può verificarsi o quando la ste ssa impostazione del convenuto costituito ne postuli la sussistenza o si mostri prima facie pretestuosa, ovvero, quando, essendo rimasto il convenuto contumace risulti (da documenti prodotti dall'attore, da testimonianza etc.), una situazione legittimante l'ordinanza in questione.