(massima n. 1)
In caso di litisconsorzio facoltativo il processo è soltanto formalmente unico, poiché alla pluralità delle parti che agiscono o sono convenute nello stesso processo corrisponde una pluralità di rapporti processuali tra loro scindibili, che perciò rimangono indipendenti, di guisa che le vicende proprie di ciascuno di essi, singolarmente preso, non possono interferire e comunicarsi agli altri. Ne consegue che, in tal caso, se si determina una causa di estinzione con riguardo ad uno dei predetti rapporti processuali, l'estinzione del processo deve essere dichiarata unicamente con riferimento a quel rapporto e non si estende all'intero processo.