(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. è necessario che la impossibilità di produrre in giudizio il documento — che va riportata al fatto che esso era in precedenza sconosciuto o che era ignoto il luogo in cui si trovava — sia in correlazione con uno stato psicologico della parte non addebitabile in alcun modo a colpa, che deve persistere durante tutte le varie fasi del precedente giudizio di merito, compreso il grado di appello, non essendo in quest'ultimo preclusa la facoltà di produrre nuovi documenti. (In applicazione del principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto corretta la pronuncia di merito che aveva dichiarato la inammissibilità della revocazione, in quanto i documenti — peraltro non decisivi — erano stati rinvenuti, dopo l'inerzia della parte protrattasi per circa tre lustri di istruttoria presso un archivio di Stato, dove erano sempre stati e dove erano stati ricercati solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza).