(massima n. 1)
Il motivo di revocazione previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c. č configurabile quando, prima dell'emanazione (e non prima del passaggio in giudicato) della sentenza impugnata per revocazione, sia intervenuta un'altra sentenza che abbia deciso in senso contrario, con efficacia di giudicato, tra le stesse parti e sullo stesso punto oggetto della decisione adottata nella pronuncia successiva, sempreché quest'ultima non abbia pronunciato sull'eccezione di giudicato. Ai fini anzidetti, nelle controversie soggette al rito del lavoro, č necessario che il giudicato contrastante si sia formato prima della lettura in udienza del dispositivo della sentenza revocanda.