(massima n. 1)
Per effetto della riunione dei pignoramenti eseguiti da pił creditori in danno degli stessi debitori, coesistono nell'unico processo esecutivo diverse esecuzioni svolgentisi parallelamente e, pertanto, le opposizioni agli atti esecutivi proposte distintamente dai singoli debitori, pur dando luogo ad un unico processo di cognizione, concretano distinti e paralleli rapporti processuali tra ciascuno dei debitori esecutati ed i rispettivi creditore pignorante e creditori intervenuti. Pertanto, l'integritą o meno del contraddittorio deve essere accertata separatamente per ciascuno di tali rapporti processuali di opposizione, con conseguente illegittimitą dell'ordine di integrazione del contraddittorio (e, in caso di sua inosservanza, della declaratoria di estinzione del relativo processo) nei confronti di soggetti che siano estranei al rapporto ad esso afferente, ancorché litisconsorti necessari in altro dei coesistenti rapporti.