(massima n. 1)
Con riguardo al ricorso per cassazione, proposto da una persona fisica in qualitą di rappresentante di una societą, qualora detta persona fisica sia la stessa che č stata in giudizio nelle pregresse fasi di merito in nome e per conto della societą medesima, senza che insorgesse alcuna questione circa il suo potere, resta esclusa la possibilitą di contestare l'ammissibilitą dell'impugnazione, sotto il profilo della mancata prova del suddetto potere. Al contrario, ove sia diversa la persona fisica che allega la veste di rappresentante della societą ricorrente, l'ammissibilitą del ricorso richiede che si deduca la sussistenza del potere di rappresentanza, in base ad una qualitą che lo comporti per legge, ovvero ad una deliberazione societaria che lo conferisca espressamente, e che, a fronte dell'eccezione sollevata dall'avversario con il controricorso, si fornisca documentalmente la relativa prova, nei modi e nei tempi consentiti dall'art. 332 c.p.c.