(massima n. 1)
L'art. 320 c.c. richiede l'autorizzazione del giudice tutelare nei confronti del genitore solo per «promuovere» giudizi, nell'interesse del minore, relativi ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, vale a dire per la proposizione iniziale di tali giudizi in primo grado in qualità di attore, sicché, quando il minore sia stato convenuto in giudizio, l'esercizio da parte sua dell'ulteriore potere di iniziativa processuale, come quello di impugnazione, non valendo a modificare la posizione del medesimo nell'ambito del processo, non è soggetto alla predetta autorizzazione.