(massima n. 1)
L'opposizione proposta dal debitore esecutato, per sostenere che il pignoramento sia stato effettuato su beni mobili rinvenuti non in luoghi a lui appartenenti, come prescritto dall'art. 513 c.p.c., bensì in immobili di proprietà altrui, integra una opposizione agli atti esecutivi, e, come tale, spetta funzionalmente alla cognizione del pretore in qualità di giudice dell'esecuzione mobiliare, in quanto non è diretta a contestare il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione, né la pignorabilità dei beni staggiti, ma si traduce nella denuncia di irregolarità di un atto del processo esecutivo.