(massima n. 1)
In tema di revocazione per ritrovamento, dopo la sentenza, di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore (art. 395 n. 3 c.p.c.), l'indicazione nell'atto di citazione della data di recupero dei documenti assolve la funzione di consentire di verificare ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (ancorché proposta entro il termine ordinario decorrente dalla notificazione della sentenza) che detto ritrovamento non sia anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata. Ne consegue che non può essere considerata generica quella indicazione temporale che, correlata ad altri elementi della fattispecie, consenta l'immediato controllo della verificazione dell'evento nonché del suo collocarsi in un momento utile ai fini dell'impugnazione per revocazione. (Nella specie, nell'atto di citazione era stata indicata, quale data di recupero dei documenti facenti parte di un procedimento penale in fase istruttoria, quella della requisitoria del P.M. ed il giudice del merito, considerando che la conoscenza degli atti processuali era necessariamente avvenuta successivamente – e cioè in una data compresa tra quella di detta requisitoria e quella della sentenza di proscioglimento del giudice istruttore – aveva reputato generica l'indicazione della parte ed inammissibile l'impugnazione. La S.C., sulla scorta del principio che precede, ha cassato la relativa pronuncia osservando che il ritrovamento, ancorché in ipotesi successivo alla data indicata dalla parte, era certamente avvenuto dopo la decisione della causa).