(massima n. 1)
Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, qualora il conduttore — riconoscendo parzialmente la morosità — provveda a corrispondere quanto da lui reputato dovuto e, nelle more del susseguente giudizio di merito, a rilasciare l'immobile, ove resti accertato, in esito al giudizio stesso, che non era dovuta altra somma oltre quella versata, non è consentito al giudice — il quale dichiari con la sentenza la cessazione della materia del contendere — frazionare l'unico giudizio in due distinti procedimenti e ravvisare, nel secondo, la soccombenza del locatore, dovendo, invece, considerare che la pretesa era stata, ancorché parzialmente, riconosciuta dal convenuto il quale, pertanto, avendo dato, con il proprio comportamento, causa alla intrapresa azione, dimostratasi parzialmente fondata, deve essere considerato, ai fini delle regolamentazioni delle spese processuali, soccombente.