(massima n. 1)
L'art. 2095 c.c. pur prevedendo tre categorie fondamentali di lavoratori subordinati (dirigenti, amministrativi o tecnici, impiegati e operai), consente di determinare contrattualmente le mansioni specifiche tipiche di ciascuna categoria e nell'ambito della stessa categoria di porre posizioni differenziate per qualifiche e gradi, ai sensi dell'art. 96 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, secondo l'importanza dell'impresa. Le previsioni del contratto collettivo che dispongono un quadro pił articolato delle mansioni di un'impresa di non modeste dimensioni, attuano e specificano la cennata tripartizione dei lavoratori subordinati, senza porsi in contrasto con l'art. 36 Cost. e con l'art. 2103 c.c., ed in quanto esprimono la volontą delle associazioni stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore e nella relativa organizzazione aziendale, assumono valore vincolante e decisivo anche per quanto riguarda la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria.