(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il pretore differisce, ai sensi dell'art. 2 quinquies della L. 6 agosto 1981, n. 456 che concerne i termini di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 la data di esecuzione dello sfratto stabilita, ex art. 56 dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, nella sentenza di rilascio (nella specie passata in giudicato), si inquadra nella categoria degli atti esecutivi nell'ambito di un procedimento di «graduazione» analoga a quella prevista, con riferimento alla normativa vincolistica, dall'art. 4 della L. 26 novembre 1969, n. 833, presentando carattere giurisdizionale e natura ordinatoria. Conseguentemente siffatto provvedimento non č impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ma č suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.