(massima n. 1)
La mancata adozione, da parte del giudice di primo grado, delle norme processuali previste per le controversie in materia di lavoro, la quale non abbia inciso sulla determinazione della competenza in senso proprio, sul regime delle prove o sull'esercizio del diritto di difesa delle parti, non può costituire — stante il difetto d'interesse — oggetto di mezzo di gravame, né determina alcuna nullità degli atti compiuti in osservanza delle disposizioni processuali comuni, residuando soltanto l'obbligo del giudice dell'appello di disporre la trasformazione del rito sulla base della norma di cui all'art. 426 c.p.c. la quale, nel prevedere il passaggio dal rito ordinario a quello speciale, presuppone appunto la sanabilità della irregolarità formale, costituita dal mancato rispetto delle norme processuali del lavoro in ordine alla forma dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e degli atti ad esso conseguenti.