(massima n. 1)
Il negozio di accertamento non č annullabile per errore di fatto quando tale errore non incida sul processo formativo della volontā espressa da una delle parti, ma sull'estensione dei rispettivi diritti derivanti dalla incerta situazione giuridica preesistente che le stesse parti vollero sottrarre, con l'accertamento convenzionale, ad ogni futura controversia.