(massima n. 1)
La volontà negoziale diretta allo scioglimento di un contratto per mutuo consenso non può essere desunta dal comportamento di chi, pur senza chiedere in via riconvenzionale l'adempimento del contratto o la sua risoluzione per colpa dell'attore, si opponga alla domanda di risoluzione per inadempimento proposta nei suoi confronti, e neppure di chi non si costituisca in giudizio per contrastare attivamente la domanda avversaria, poiché anche in quest'ultimo caso il giudice dovrà verificare se sussistano in concreto le condizioni dell'azione fatta valere dall'attore, e se queste manchino, dovrà limitarsi a respingere la domanda di risoluzione del contratto.