(massima n. 1)
L'art. 2095 c.c. — pur prevedendo tre categorie fondamentali di inquadramento dei lavoratori subordinati, consente alle associazioni sindacali di determinare contrattualmente le mansioni tipiche di ciascuna categoria e — nell'ambito della stessa categoria — di porre posizioni differenziate per qualifiche e gradi, ai sensi dell'art. 96 disp. att. c.c., secondo l'importanza dell'impresa, con la conseguenza che, al fine di accertare la qualifica spettante al prestatore di lavoro in relazione alle mansioni svolte è necessario fare riferimento in primo luogo al contratto collettivo, le cui indicazioni, in quanto esprimono la volontà delle associazioni sindacali stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore produttivo e della relativa organizzazione industriale, assumono valore vincolante per la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria o qualifica, dovendo perciò il giudice limitarsi ad interpretarle a norma degli artt. 1362 e ss. c.c. senza possibilità di introdurre criteri determinativi propri, in sostituzione o in aggiunta a quelli stabiliti dal contratto collettivo o di modificare gli elementi caratterizzanti delle singole qualifiche come considerate da queste.