(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 398, secondo comma, c.p.c. – secondo il quale l'istanza di revocazione deve, a pena di inammissibilità, indicare il giorno della scoperta del documento su cui è fondata – detta indicazione deve essere esatta, sicché un'indicazione ambigua o non veritiera equivale a mancata indicazione, non permettendo di accertare in limine litis l'osservanza del termine perentorio di trenta giorni fissato dagli artt. 325 e 326 c.p.c. per la proposizione della suindicata istanza. Tale termine decorre dalla scoperta «oggettiva» del documento, cioè dalla data in cui esso non può più considerarsi smarrito o sconosciuto in quanto rientrato nella disponibilità e conoscibilità degli interessati ad avvalersene, come quando costoro ne facciano uso in altro giudizio.