(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, la nullitā della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 426 c.p.c. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 14 gennaio 1977), per mancata notificazione al contumace dell'ordinanza di mutamento del rito da ordinario a speciale ex lege 11 agosto 1973, n. 533, deve essere fatta valere mediante appello e non č deducibile per la prima volta in sede di legittimitā.