(massima n. 1)
L'inammissibilità del ricorso per cassazione sancita dall'art. 366 n. 2 c.p.c., per la mancata indicazione della sentenza impugnata, va limitata all'ipotesi in cui l'indicazione del provvedimento impugnato difetti del tutto o sia talmente incerta da renderne impossibile l'identificazione. (Nella specie, si è ritenuto che il contenuto dei motivi del ricorso e l'allegazione ad esso della sentenza oggetto delle censure rendevano manifesta l'erroneità dell'indicazione dell'autorità – Tribunale di Palermo anziché di Catania – che aveva emesso la sentenza impugnata).