(massima n. 1)
Poiché l'obbligo di risarcire il danno da illecito aquiliano costituisce debito di valore, il danno deve essere liquidato con riferimento ai valori del momento della pronuncia del giudice; il quale, se nella liquidazione del danno alla persona ricorre alle tabelle di capitalizzazione della rendita vitalizia ben può tener conto della svalutazione della moneta tra il momento della produzione del danno e quello della liquidazione, non essendo la stessa compresa nel calcolo delle tabelle.