(massima n. 1)
Il requisito dell'indicazione delle parti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 n. 1 c.p.c., non coincide perfettamente con quello richiesto dal precedente art. 163 n. 2 per l'atto di citazione, potendo esso risultare anche dal contesto del ricorso, dato il richiamo alla sentenza impugnata, sicché l'inammissibilità del ricorso stesso è determinata soltanto dall'incertezza assoluta sull'individuazione della parte ricorrente o di quella contro cui l'impugnazione è rivolta.