(massima n. 1)
La possibilità di spostamento del dies a quo del termine di cinque giorni dal compimento del singolo atto, entro il quale va proposta l'opposizione agli atti esecutivi, e del suo differimento al momento in cui viene compiuto un atto esecutivo susseguente a quello impugnato, presuppone non solo che quello stesso sia inesistente, ma anche che costituisca la premessa delle attività successive e ad esso collegate in senso tecnico. Detta possibilità, pertanto, non può essere utilmente invocata allorché il provvedimento di cui trattasi presenti tutti i necessari requisiti formali, si inserisca con una propria autonomia nel procedimento esecutivo, senza costituirne parte essenziale e la sua pronunzia (nella specie ordinanza di reiezione dell'istanza di conversione del pignoramento e di rateizzazione del debito) sia avvenuta nell'udienza in cui la presenza della parte ne assicuri alla stessa l'immediata conoscenza.