(massima n. 1)
Le ipotesi di nullità del compromesso o della clausola compromissoria, per vizio radicale di forma ovvero perché la controversia è sottratta per legge alla cognizione del giudice privato per essere la relativa materia devoluta non al giudice ordinario bensì a quello amministrativo ovvero ad altro giudice speciale, comportano il difetto della potestas iudicandi degli arbitri con la conseguenza che la correlativa nullità del lodo è insanabile e può essere dedotta per la prima volta con l'impugnazione ex art. 829, n. 1 c.p.c. nonché essere rilevata d'ufficio in tale giudizio ed in quello di cassazione, con il solo limite del giudicato.