(massima n. 1)
La sopravvenuta definizione della controversia avanti alla commissione provinciale di conciliazione, istituita presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 410 c.p.c. (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973), determina, anche in sede di legittimitą, la cessazione della materia del contendere, in quanto fa venir meno la posizione di contrasto fra le parti in causa e, conseguentemente, la necessitą della pronuncia giudiziale precedentemente richiesta; tale situazione determina, a sua volta, la sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire della parte ricorrente e, conseguentemente, l'improcedibilitą del ricorso.