(massima n. 1)
La risoluzione consensuale di un contratto, che l'attore pone a fondamento di una sua pretesa, costituendo fatto successivo al contratto stesso ed estintivo delle obbligazioni da esso derivanti, non č rilevabile ex officio, ma deve formare oggetto di una eccezione «propria», con il conseguente onere probatorio a carico del convenuto.